Secondo il Regolamento (UE) 2016/425, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell’articolo anche se amovibile. I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:
Cat. I: DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i cui effetti possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l’utilizzatore.
Cat. II: DPI che non appartengono alle altre due categorie.
Cat. III: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
La norma EN 175 specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i dispositivi di protezione individuale utilizzati per proteggere gli occhi e il viso dell'operatore dalle radiazioni ottiche nocive e da altri rischi o pericoli specifici connessi alla saldatura, al taglio o a operazioni simili.
EN 175
Prodotti per questa norma