Secondo il Regolamento (UE) 2016/425, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell’articolo anche se amovibile. I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:
Cat. I: DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i cui effetti possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l’utilizzatore.
Cat. II: DPI che non appartengono alle altre due categorie.
Cat. III: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
La norma EN 1731 specifica i materiali, la progettazione, i requisiti prestazionali, i metodi di prova ed i requisiti per la marcatura per i protettori degli occhi e del viso a rete. La norma non si applica ai protettori degli occhi e del viso per l’utilizzo contro spruzzi di liquido (compreso metallo fuso), rischi da solidi caldi, pericoli elettrici, radiazioni infrarosse e raggi ultravioletti. Essa non si applica ai protettori a rete degli occhi e del viso per l’utilizzo in sport come hockey su ghiaccio e scherma.
EN 1731
Prodotti per questa norma