Secondo il Regolamento (UE) 2016/425, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell’articolo anche se amovibile. I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:
Cat. I: DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i cui effetti possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l’utilizzatore.
Cat. II: DPI che non appartengono alle altre due categorie.
Cat. III: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
La norma EN 172 descrive i requisiti e le proprietà fisiche dei filtri per lo smorzamento dei raggi solari nell'uso industriale. Tra queste proprietà, sono indicate anche le caratteristiche meccaniche ed ottiche dei suddetti filtri. A seconda del campo d’impiego, il filtro solare può essere utilizzato come filtro integrato negli occhiali o come filtro singolo. Per il loro impiego industriale, i filtri solari devono ottemperare anche ai requisiti generali, per la protezione personale degli occhi, riportati nella norma EN 166.
EN 172
Prodotti per questa norma