Secondo il Regolamento (UE) 2016/425, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell’articolo anche se amovibile. I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:
Cat. I: DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i cui effetti possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l’utilizzatore.
Cat. II: DPI che non appartengono alle altre due categorie.
Cat. III: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
La norma EN 170 specifica i requisiti funzionali ed i livelli di protezione dalla trasmissione di filtri ultravioletti. Se l'occhio è esposto alla luce ultravioletta per un periodo di tempo troppo prolungato, può perdere la sua trasparenza, causando la compromissione o la perdita della vista. Le lenti per occhiali protettivi conformi alla norma EN 170 soddisfano pertanto i requisiti prestazionali per proteggere l'occhio dalle radiazioni ultraviolette durante le attività pericolose.
EN 170
Prodotti per questa norma